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Introduzione nell’ordinamento italiano di una ritenuta del 20% sui Flussi
Finanziari Esteri in favore di persone fisiche, enti non commerciali e
società semplici residenti in Italia

Si fornisce di seguito una prima informativa circa le disposizioni emanate dall’Agenzia delle Entrate con il Provvedimento n.151663 del 18/12/2013 e con la circolare 23/1212013 n.38.
Esse trovano applicazione con riferimento ai c.d. “Flussi Finanziari Esteri” (bonifici esteri e assegni tratti su banche estere o filiali estere di banche italiane) accreditati dal 1°gennaio 2014 a persone fisiche, enti non commerciali e società semplici residenti (di seguito “clientela interessata”).
Si sottolinea che non sono soggette alla disciplina qui descritta le somme a qualsiasi titolo percepite dalla clientela in qualità di sottoscrittori di prodotti finanziari o assicurativi collocati dagli  intermediari in quanto in tutti questi casi è già previsto uno specifico intermediario (“sostituto d’imposta”) che applica la tassazione sui redditi finanziari.

Applicazione della ritenuta del 20%

Le vigenti norme dispongono che gli intermediari bancari che intervengano nell’ accredito di bonifici esteri e nell’incasso di assegni esteri alla c.d. “clientela interessata”:

1. applichi una ritenuta del 20% a titolo d’acconto (dell’ Irpef dovuta in dichiarazione), qualora l’interessato dichiari – compilando un apposito riquadro del modulo di autocertificazione preventiva che il bonifico è relativo a taluni redditi di capitale (esempio interessi da depositi e conti correnti, diversi da quelli bancari) o a redditi diversi (prevalentemente di natura immobiliare), che per loro natura sono soggetti a tassazione in dichiarazione dei redditi con l’applicazione di una ritenuta d’acconto.
A seguito della predetta dichiarazione, l’intermediario applicherà la ritenuta del 20% sull’importo dell’intero bonifico e, inoltre, provvederà a certificare all’interessato l’ammontare della ritenuta operata, affinché questi possa dedurla
dalle imposte dovute in sede di pagamento dell’IRPEF in dichiarazione dei redditi.

2. applichi una ritenuta del 20% a titolo d’imposta, qualora trattasi di redditi di capitale (interessi, dividendi, proventi assicurativi o da fondi comuni) o redditi diversi (plusvalenze) derivanti dalla detenzione all’estero di attività finanziarie.

3. NON applichi alcuna ritenuta qualora il beneficiario del bonifico attesti che gli importi ricevuti non costituiscono redditi di capitale o redditi diversi, chiedendo, conseguentemente, che le somme siano accreditate al lordo.

Le istruzioni fornite con il modulo di autocertificazione sono valide, in linea di principio, per tutti i bonifici pervenuti successivamente alla data di sottoscrizione, intesa come la data di ricezione in sede della medesima (“data timbro
ricezione documento sopra citato”).
È fatta comunque salva la facoltà per il Cliente, anche con riferimento ad un singolo accredito, di modificare le istruzioni già fornite utilizzando il modulo di richiesta di rimborso o di variazione applicazione imposta.

Applicazione della ritenuta in assenza di istruzioni da parte del Cliente.

La norma dispone che, in assenza di alcuna indicazione da pare del beneficiario, l’intermediario è tenuto ad applicare una ritenuta pari al 20% dell’importo accreditato. Ciò anche qualora la somma non abbia natura reddituale (ad esempio, un giroconto disposto da un conto corrente estero in favore di conto corrente italiano parimenti intestato).
Pertanto è necessario che l’autocertificazione sia resa in via preventiva e che sia prodotta dalla clientela tutte le volte che ritiene anche solo possibile la ricezione di bonifici dall’estero.

Restituzione della ritenuta applicata

Qualora sia stata operata la ritenuta – in assenza di autocertificazione – è data comunque facoltà al beneficiario di chiedere all’intermediario la restituzione dell’imposta non dovuta, in tutto o in pare, entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello del prelievo, tramite l’utilizzo del modulo di richiesta di rimborso o di variazione applicazione imposta

Obbligo di segnalazione

La norma prevede che l’intermediario comunichi all’Amministrazione Finanziaria le generalità del beneficiario e gli estremi dell’ operazione in tutti i casi in cui non sia stato applicato il prelievo.

Decorrenza

Le disposizioni si applicano ai Flussi Finanziari Esteri riscossi a decorrere dallo gennaio 2014.
È tuttavia disciplinato un regime transitorio, il quale prevede che per i Flussi Finanziari Esteri accreditati:

· nel mese di gennaio 2014, l’intermediaro non effettui la ritenuta e segnali l’operazione; peraltro il cliente avrà tempo fino al 30 giugno 2014 per chiedere l’applicazione della ritenuta, fornendo la relativa provvista;

· nel periodo intercorrente fra il 1° febbraio 2014 e il 30 giugno 2014, ove è prevista l’applicazione delle ritenute, il versamento all’erario delle stesse posticipato al 16 luglio 2014, maggiorato degli interessi di legge e senza sanzioni di sorta.

Alcune specifiche al link allegato

http://it.ibtimes.com/articles/62444/20140210/fisco-ritenuta-preventiva-20-bonifici-estero.htm

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